La figura del “Direttore dei Lavori” (D.L.L.) non è, come spesso a torto si ritiene, un "supervisore di cantiere", ma colui che verifica l’opera nel corso della sua esecuzione per conto del Committente, ai sensi dell’Art. 1662 del c.c.

Egli, pertanto, è il soggetto che accerta la conformità dell'opera al progetto e alle modalità di esecuzione, in aderenza al capitolato e alle regole della tecnica, a tutela del Committente.

In particolare, il Direttore dei Lavori:

Controlla e acquisisce preliminarmente tutti gli aspetti tecnologici, tecnici ed esecutivi del progetto;

Approva man mano la consegna delle porzioni dell'opera, secondo le fasi di avanzamento previste dal crono-programama dei lavori, la contabilità e i relativi pagamenti;

Dispone i controlli di accettazione sui materiali, sulla posa, sull'esecuzione, tramite controlli visivi, ispezioni, verifica delle forniture, collaudi specifici (ad es., prova di tenuta dell'impermeabilizzazione; prova di carico delle strutture) e prove di laboratorio (prove a rottura su campioni di calcestruzzo; analisi della composizione chimica dei materiali);

Redige un diario del cantiere, e appositi verbali di accettazione ed esecuzione.

Se negli appalti pubblici la figura del D.L.L. è obbligatoria e negli appalti privati di entità rilevante è sempre presente, nei comuni appalti privati invece spesso tale figura è assente: si ritiene che non sia necessaria o semplicemente si vuole risparmiare sul costo della figura professionale.

Invece, tale figura, connessa al concetto stesso di "qualità" in edilizia, si rivela essenziale proprio negli interventi di modesta e media entità, ove intervengono imprese di piccola dimensione , non soggette alla scrupolosa selezione che ha luogo nei grandi appalti, spesso non dotate di un proprio ufficio tecnico, per le quali la verifica in itinere della corretta esecuzione dei lavori è l'unica forma di controllo, pena il rischio di totale affidamento alla buona fede e alle capacità tecniche ed esecutive dell'impresa stessa.

La verifica in corso d'opera è cruciale per individuare tempestivamente carenze o difetti di esecuzione, anche molto gravi, e scongiurare contenziosi successivi alla consegna dei lavori, che si rivelano sempre lunghi e tortuosi da dirimere, dato che quanto eseguito è nascosto nei muri, oppure bisogna individuare l'esatto responsabile tra i soggetti intervenuti, ecc.

Il D.L.L. può essere lo stesso progettista delle opere ovvero una figura tecnica aggiuntiva, nominata dal committente, coadiuvato da eventuali Direttori Operativi con funzione di Direzione dei Lavori Specialistica (es., per le strutture e gli impianti), a seconda della complessità dell'opera e delle qualifiche del D.L.L.